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Nell’ottica di dare un servizio ai nostri clienti, abbiamo pensato sia utile indicare alcune note sui provvedimenti del traffico e le limitazioni alla circolazione ed un comodo elenco per individuare a quale categoria Euro appartiene il proprio veicoli ed un riepilogo dei periodi in cui sono entrate in vigore le direttive europee.
Limitazioni al traffico per BOLOGNA e provincia
Area interessata dalle limitazioni:
Tutto il centro abitato di Bologna, eccetto autostrada, tangenziale, alcune delle direttrici principali in entrata/uscita dalla stessa ed i percorsi di accesso ai parcheggi scambiatori.
Restano in vigore tutti i provvedimenti di circolazione vigenti nella Zona a traffico limitato
Periodi e orari delle limitazioni
Il piano 2008/2009 prevede due fasi:
I fase: dal 1 ottobre 2008 al 5 gennaio 2009
(eccetto 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio)
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30
come: divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore pre-euro e per i diesel EURO 1, per le moto a due tempi pre-euro.
II fase: dal 7 gennaio al 31 marzo 2009
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30
come:
- lunedì martedì mercoledì venerdì:
stop alla circolazione per i veicoli PRE-EURO, i diesel EURO 1 e gli autoveicoli diesel EURO 2 sprovvisti di filtro antiparticolato. Non possono inoltre circolare le moto a due tempi PRE-EURO.
- giovedì blocco della circolazione:
possono circolare i veicoli EURO 4 ed EURO 5, i diesel EURO 3 dotati di filtro antiparticolato al momento dell'immatricolazione, gli autocarri (N1, N2, N3) ed i veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere (M2, M3) omologati EURO 3, i diesel omologati EURO 4 su cui sia stato installato successivamente all'immatricolazione un filtro antiparticolato, i ciclomotori e motoveicoli EURO 2 ed EURO 3.
Possono sempre circolare
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti,
- veicoli nell'ambito di piani di mobility management aziendale,
- autovetture condivise (Car Sharing),
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano e GPL,
- veicoli EURO4/EURO 5,
- gli autocarri (N1, N2, N3) ed ed i veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere (M2, M3) omologati EURO 3,
- ciclomotori e motoveicoli EURO 2/EURO 3
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada
ed inoltre:
1) veicoli di emergenza e di soccorso;
2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
3) veicoli di sicurezza pubblica;
4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
5) carri funebri e veicoli al seguito;
5 a) veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
14) veicoli al servizio di riprese televisive/cinematografiche (massimo n. 3 autorizzazioni) e delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
15) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari,
16) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
16 a) veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
17) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
18) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
19) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
20) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate; il modulo
21) veicoli al servizio Organi costituzionali, del Consiglio Regionale, degli i Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione;
22) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
23) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
24) veicoli che debbono recarsi utilizzando il percorso più breve, al collaudo/revisione già programmata, purchè muniti di apposito documento di prenotazione rilasciato dall' Ente/Azienda che esegue la verifica;
25) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno; il modulo
26) veicoli condotti da agenti (per esempio di commercio, immobiliari ecc.) nello svolgimento dell'attività di impresa muniti di contrassegno "A" rilasciato ai sensi della ZTL o muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio;
27) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
Categoria EURO di appartenenza
Per verificare la rispondenza ad euro 1, 2, 3, 4 o 5 del proprio veicolo, occorrerà leggere il punto (V.9) della pagina 2 della carta di circolazione (nel caso di nuovo modello formato A4 denominato modello MC820F o TT820F) o nelle annotazioni riportate a pagina 2 della carta di circolazione (vecchio modello - suddiviso in 6 pagine - denominato MC804MEC).
Nel caso si tratti di una direttiva di aggiornamento, rispetto ad una direttiva base (es.98/77/CE rif. 98/69/CE B), è necessario fare riferimento alle annotazioni riportate sulla pagina 3 della carta di circolazione (MC820F).
Qui di seguito potete trovare le tabelle per auto, moto e ciclomotori, nonché il riepilogo dei periodi in cui sono entrate in vigore le varie direttive europee antinquinamento.
Autovetture ed autoveicoli commerciali
Classe EURO Direttiva europea
Euro 0
nessuna o precedente alla 91/441
Euro 1
91/441 CE
91/542 CE punto 6.2.1.A
93/59 CE
Euro 2
91/542 CE punto 6.2.1.B
94/12 CE
96/1 CE
96/44 CE
96/69 CE
98/77 CE
Euro 3
98/69 CE A
98/77 CE rif. 98/69 CE A
1999/96 CE A
1999/102 CE A
2001/1 CE rif. 98/69 CE A
2001/27 CE A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
Euro 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
Euro 5
99/96 fase III
Riepilogo dei periodi in cui sono entrate in vigore le direttive europee |
Tipo Veicolo |
Euro 1 |
Euro 2 |
Euro 3 |
Euro 4 |
Autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate |
Immatricolati dopo il 1.1.1993 |
Immatricolati dopo il 1.1.1997 |
Immatricolati dopo il 1.1.2001 |
Immatricolati dopo il 1.1.2006 |
Autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate |
Immatricolati dopo il 1.1.1993 o 1.1.1996 (a seconda dei gas emessi) |
Immatricolati dopo il 1.1.1997 |
Immatricolati dopo il 1.1.2001 |
Immatricolati dopo il 1.1.2005 |
Motocicli |
Omologati dopo il 17.6.1999 |
Omologati dopo il 17.6.2002 |
Omologati o Immatricolati dopo il 1.1.2006 |
non previsti al momento |
Ciclomotori |
Omologati dopo il 17.6.1999 |
Immatricolati dal 1.1.2003 |
Omologati o Immatricolati dopo il 1.1.2006 |
non previsti al momento |
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